
Una recente sentenza del Tar Lazio ha confermato che in caso di rimozione di coperture in eternit da porzioni omogenee del tetto di edifici indipendenti, sarà comunque riconosciuta la premialità. Tale delucidazione mette finalmente fine a diverse controversie che da diversi mesi animano la scena del settore fotovoltaico.
Secondo quanto scritto nell’art. 14 comma 1 lett. c) del DM del 5 maggio 2011, la premialità prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione a coperture contenenti amianto o eternit, deve essere riconosciuta anche in caso suddetta rimozione riguardi porzioni omogenee del tetto.
Questa la decisione definitiva del Tar Lazio, il quale nella sentenza 8721/2023 dello scorso 22 maggio, ha condannato come illegittimo l’atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione negava il premio in questione per quegli edifici che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, erano comunque distinti e indipendenti.
Il caso nello specifico ha riguardato la negazione da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) del premio a un promotore che si era occupato dell’installazione di un impianto fotovoltaico in sostituzione a una copertura in amianto da un edificio considerato come immobile unico. Secondo l’ente, infatti, tale operazione di bonifica non rientrava nella premialità, poiché eseguita “in maniera parziale” invece che sulla totalità della superficie del tetto.
Nell’esplicare la sentenza, il Tar ha anche ricordato alle parti quali sono gli effettivi requisiti previsti dalla legge per ottenere la premialità in caso di rimozione delle coperture in eternit. Nello specifico i punti fondamentali a cui prestare attenzione sono due:
In caso si sia in procinto di richiedere una bonifica del tetto, anche di strutture indipendenti, è quindi importante informarsi sull’effettiva possibilità di ottenere gli incentivi sopra citati.