DOVERI E RESPONSABILITA' CIVILIE PENALI L'amianto è un minerale composto di silicati fibrosi largamente presente in natura. Veniva adoperato nella fabbricazione di filati, materiale isolante (sia acustico che termico) e oggetti cementizi come grondaie, rivestimenti per tubazioni e coperture per tetti. Tuttavia, con la legge 257/92, ne è vietata l'estrazione, la lavorazione, l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione. Infatti si è dimostrato che l'inalazione delle sue polveri causa tumori ai polmoni e cancro della pleura, ovvero le principali patologie professionali nei settori edile, chimico e tessile fino agli anni Novanta. Il divieto legislativo, grazie a un piano biennale di dismissione, ha indubbiamente diminuito la presenza di tale materiale nelle strutture abitative e commerciali, ma i rischi permangono: tubazioni e rivestimenti coibentanti e sopprattutto le coperture sono ancora abbondanti, il rischio di dispersione di fibre rimane elevato. Sul piano delle sanzioni, il decreto 626 prevede varie ammende in cumulo con l'arresto, ma già l'art. 21 del DPR. n. 303/1956 imponeva al datore di lavoro di adottare i provvedimenti idonei ad impedire o ridurre lo sviluppo delle polveri: da qui, la giurisprudenza ha astratto la "teoria probabilistica", per cui il danno sussiste se, sulla base delle conoscenze dell'epoca, l'adozione di misure adeguate avrebbe potuto ragionevolmente prevenirlo. Eclatante il caso della ditta Eternit, condannata in appello nel 2012 per disastro doloso dovuto all'omissione di cautele antinfortunistiche. Infatti, nonostante il danno risalisse a prima della legge del 1992, esso era comunque noto ai vertici aziendali, i quali hanno contravvenuto non solo alle norme cautelari ex artt. 4, 18, 19, 20 e 21 del DPR 303/56 e artt. 377 e 387 del DPR 547/55, ma anche all'art. 2087 del Codice Civile: "L’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Secondo i giudici, tale condotta integrava il dolo rispetto agli artt. 434 e 437 del Codice Penale.
Il proprietario o l'amministratore che sospettino la presenza di amianto nell'immobile devono denunciarla all'ASL o all'ARPA competenti, a pena di sanzioni pecuniarie variabili. Effettuata una valutazione del rischio, si deve informarne gli occupanti e adottare le cautele di cui al Cap. IV del DM 06/09/94. Il proprietario, se verificata un eccessiva dispersione di fibre dovrà rivolgersi a una ditta specializzata per lo smaltimento.
Il D.Lgs. 626/94 impone perciò una scrupolosa procedura di trattamento. I datori di lavoro abilitati alla bonifica, devono compiere una preventiva valutazione dei rischi da manipolazione dell'amianto, e fornire i dipendenti (provvisti di apposito patentino e sottoposti a controlli sanitari) di adeguati strumenti di protezione. Va inoltre presentato, 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla Asl di competenza, un Piano di Lavoro che indichi le tecniche lavorative, le attrezzature e le misure di decontaminazione e smaltimento adoperate, al fine di evitare il rischio di dispersione in fase di bonifica.